Lo statuto

AssosubArt.1 E’ costituita una associazione nazionale del settore subacqueo con la denominazione sociale: ASSOSUB – ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ED OPERATORI DELLA SUBACQUEA. L’Associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro.

Art.2 L’Associazione ha sede in Mestre ( VE ), Via Paruta 4. La sede può essere trasferita con semplice delibera dei Soci; il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione o la soppressione di sedi operative sia in Italia che all’estero.

Art.3 La durata dell’Associazione è fissata sino al 2050.

OGGETTO SOCIALE

Art.4 Premesso che tutte le attività istituzionali dell’Associazione non hanno carattere commerciale in quanto riservate ai Soci di Assosub, gli scopi ed obiettivi dell’Associazione sono:

a) promuovere l’industria delle attrezzature subacquee, lo sviluppo delle attività subacquee e la loro diffusione in un pubblico sempre più vasto;
b) operare in stretto contatto con tutte le federazioni, gli istituti e le agenzie pubbliche e private le cui normative producano effetti, diretti ed indiretti, sull’industria privata e/o su qualsiasi prodotto di detta industria;
c) predisporre un programma di informazione continua per sostenere gli associati nell’offerta di prodotti e servizi della più alta qualità possibile;
d) facilitare, avvalendosi di ogni mezzo di comunicazione, lo scambio di informazioni tra gli associati mediante contatti con esperti, diffusione di manuali, organizzazione di conferenze su temi quali il controllo di qualità, statistiche generali sull’andamento dell’industria di settore, leggi dello Stato, standard e/o certificazioni di prodotti ed altri argomenti di interesse generale di settore;
e) promuovere la tutela dell’ambiente marino e circostante quali elementi essenziali per lo sviluppo dell’attività subacquea;
f) rappresentare gli Associati e tutelarne gli interessi nell’ambito delle finalità previste dal presente Statuto;
g) rappresentare gli Associati nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni sociali nell’ambito delle finalità previste dal presente Statuto;
h) organizzare ricerche, convegni, seminari di studio su temi economici e sociali di interesse generale, promuovere iniziative tese a realizzare politiche per le imprese nonché processi di ammodernamento della pubblica amministrazione, con l’intento di creare un ambiente favorevole alla competitività ed agli interessi degli Associati, siano essi imprese, associazioni, organizzazioni ( o agenzie ) didattiche, organizzazioni che operano nel turismo subacqueo nonché nell’editoria del settore subacqueo.
L’Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle sopra indicate, anche occasionalmente di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art.6 del Dlgs 460/97 ai fini della perdita di qualifica.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.5 Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori
e) il Collegio dei Probiviri

SOCI – ASSEMBLEA

Art.6 I Soci si distinguono in:

  • SOCI ORDINARI
  • SOCI ONORARI

Soci Ordinari sono quelli distinti nelle sotto elencate categorie:

CATEGORIA A – Fabbricanti ed importatori di attrezzature subacquee
CATEGORIA B – Organizzazioni Didattiche per l’insegnamento dell’attività subacquea anche sotto forma di associazioni, imprese ed organizzazioni loro rappresentanti
ALTRE CATEGORIE – Centri di immersione subacquea anche sotto forma di associazioni, imprese ed organizzazioni loro rappresentanti, Operatori turistici del settore subacqueo intesi come Tour Operator e/o Agenzie di viaggio specializzate, Editoria del settore, Associazioni, Enti, Fondazioni e assimilabili del settore scientifico, ambientalista, culturale e sportivo. La quota sociale di iscrizione è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci, indistintamente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
La partecipazione non può essere temporanea. Le quote non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione. Le quote non sono trasmissibili se non nel caso di successione a causa di morte.
Soci Onorari sono coloro che per particolari benemerenze verso l’Associazione, ovvero di riconosciuta fama, vengono proclamati tali dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.7 Ogni Socio si impegna a rispettare lo Statuto e le norme che regolamentano l’attività dell’Associazione.

Art.8 L’Assemblea è composta da tutti gli Associati che aderiscono all’Associazione medesima. L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta in cui il Consiglio stesso lo ritenga opportuno e comunque in base alla richiesta di almeno il 20 per cento degli Associati. L’Assemblea degli Associati delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti; sono ammesse deleghe, ma ogni Socio non può intervenire con più di 1 ( una ) delega. L’Assemblea sarà convocata dal Consiglio Direttivo almeno 30 ( trenta ) giorni prima dell’adunanza, mediante avviso di convocazione da inviarsi ai Soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in essa saranno riportati luogo, data, ora in cui si terrà l’Assemblea, in prima e seconda convocazione, oltre che l’Ordine del Giorno. Qualora all’ODG sia posta l’approvazione del bilancio consuntivo annuale ovvero modifiche statutarie, il Consiglio Direttivo dovrà inviarne copia agli Associati almeno 15 ( quindici ) giorni prima della data fissata per la riunione.
L’Assemblea può essere ORDINARIA e/o STRAORDINARIA.

L’Assemblea ORDINARIA delibera in merito ai seguenti argomenti:

  1. Approvazione del bilancio consuntivo
  2. Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
  3. Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori
  4. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri
  5. Altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione che, sebbene non riservati alla sua competenza, sono sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea STRAORDINARIA delibera in merito ai seguenti argomenti:

  1. Modifiche statutarie
  2. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
  3. Sull’acquisto e l’alienazione di immobili o sull’assunzione di mutui ipotecari.

Sia l’Assemblea Ordinaria che la Straordinaria in prima convocazione sono valide se sono rappresentati i 2/3 dei Soci iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art.9 Di ogni Assemblea verrà redatto verbale su apposito libro, conservato a termine di Legge, a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale.

REQUISITI D’ACCESSO E RINNOVI

Art.10 Premessa la classificazione delle categorie degli Associati, come previsto dai precedenti articoli, l’accesso all’Associazione è limitato a quelle Aziende, società, associazioni e/o assimilabili che sono costituite ed esercitano nel settore da almeno un anno.

Art.11 Le domande di iscrizione devono essere presentate per iscritto, debitamente firmate nella forma stabilita da Assosub e dovranno essere accompagnate dal contestuale versamento delle quote previste per la categoria di appartenenza. La richiesta di adesione automaticamente sottintende l’accettazione dello statuto vigente. Il Consiglio Direttivo, entro 30 ( trenta ) giorni dalla presentazione, dovrà deliberare in merito all’accettazione della domanda.
Le domande respinte potranno non essere motivate e dovranno essere accompagnate dal rimborso delle quote versate.

Art.12 Entro il 31 Dicembre di ogni anno deve essere rinnovata l’iscrizione. Il Consiglio Direttivo si riserva comunque di verificare all’inizio di ogni anno le posizioni dei vari Soci, notificando il rifiuto al rinnovo entro trenta giorni successivi alla data della richiesta di rinnovo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art.13 Il Socio che intende recedere dall’Associazione può farlo in qualsiasi momento presentando le dimissioni al Consiglio Direttivo o semplicemente non rinnovando l’iscrizione entro il termine stabilito dall’art.12. Il Consiglio Direttivo vigilerà affinché il Socio recedente non abbia pendenze nei confronti dell’Associazione.

Art.14 La perdita di qualifica di Socio sospende immediatamente l’erogazione dei servizi prestati da Assosub, fermo restando il potere da parte di quest’ultima di esigere i crediti ancora vantati nei confronti dell’Associato.

Art.15 Nel caso in cui un Socio violi le norme statutarie o utilizzi senza autorizzazione il marchio Assosub, oppure operi in conflitto di interessi con gli indirizzi di Assosub, lo stesso potrà essere espulso dall’Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo, previa conclusione del procedimento di contenzioso giudicato dal Collegio dei Probiviri qualora questo sia stato istituito. Nel caso
di violazioni particolari che implichino il buon nome dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà procedere anche alla richiesta di danni a favore dell’Associazione stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo munito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quegli atti per i quali è prevista delibera dei Soci.
In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predispone il bilancio consuntivo
b) determina le quote associative
c) delibera in merito alle domande di ammissione all’Associazione
d) delibera in merito alle cause di espulsione dall’Associazione
e) organizza la vita sociale e culturale dell’Associazione.

Esso si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno. Di ogni riunione verrà redatto verbale su apposito libro conservato a termini di legge presso la sede sociale.

Art.17 Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da massimo 10 ( dieci ) membri che durano in carica 3 ( tre ) esercizi, come stabilito dall’atto di nomina.
Le categorie degli Associati sono rappresentate nel seguente modo:

  • CATEGORIA A 3 MEMBRI
  • CATEGORIA B 2 MEMBRI
  • ALTRE CATEGORIE 1 MEMBRO

Ogni categoria designa tra i componenti i candidati al Consiglio Direttivo mediante votazione. I candidati di ogni categoria dovranno essere segnalati in numero non superiore al doppio dei membri previsti in Consiglio Direttivo. L’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo verrà effettuata in sede di Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto, tenuto conto delle candidature presentate dalle singole categorie prima della votazione.
Le candidature dovranno essere presentate, per iscritto, a mani del Segretario entro 24 ( ventiquattro ) ore dall’orario fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Qualora non dovessero essere presentate candidature per una determinata categoria, la categoria stessa non potrà vantare alcun rappresentante all’interno del Consiglio che, quindi, verrà ridotto nel numero dei componenti. Qualora si verificasse una parità di preferenze all’interno di una o più categorie si procederà ad una ulteriore votazione per la determinazione del candidato eletto.

Faranno parte del Consiglio Direttivo i primi TRE eletti della categoria A, i primi DUE eletti della categoria B, il PRIMO eletto delle ALTRE CATEGORIE.

Art.18 Nel caso in cui un Consigliere, per dimissioni od altra causa, dovesse lasciare l’incarico affidatogli, sarà chiamato ad occupare il posto vacante il primo dei non eletti sempre nell’ambito della categoria di appartenenza.
Qualora mancasse il primo dei non eletti, la categoria interessata dovrà esprimere, con regolare votazione, un nuovo Consigliere.

Art.19 Ai Consiglieri non spetta alcun compenso, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi svolti per conto dell’Associazione.

Art.20 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva di quattro dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o in sua assenza dal più anziano in età dei presenti.

Art.21 Il Consiglio potrà nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può delegare la carica di Segretario a terzi esterni l’Associazione, fermo restando il diretto controllo e responsabilità del Consiglio stesso.

Art.22 Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a cura del Segretario ( o del Presidente ) con i criteri previsti per la convocazione delle Assemblee con un preavviso di giorni 15 ( quindici ) dalla fissazione della riunione. Della riunione sarà redatto verbale. Copia della convocazione deve essere inviata anche al Collegio dei Revisori. Per motivi gravi ed urgenti, è ammessa la convocazione a mezzo telegramma, fax, e-mail con un preavviso di giorni 1 ( uno ); in quest’ultimo caso è però richiesta la presenza della totalità dei componenti il Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art.23 Nell’ambito del Consiglio Direttivo è nominato, dai componenti del Consiglio medesimo, il Presidente dell’Associazione, cui spetta la rappresentanza della medesima; assolve le funzioni di Direttore generale e risponde al Consiglio della sua supervisione dell’attività di Assosub.

COLLEGIO DI REVISIONE CONTABILE

Art.24 L’Assemblea dei Soci deve istituire il Collegio dei Revisori composto da 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente, scelti tra gli associati. Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Ad esso spetta il controllo degli adempimenti fiscali e societari, della contabilità e del bilancio dell’Associazione. Ai revisori spetta il rimborso delle spese per gli incarichi svolti per conto dell’Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.25 L’Assemblea dei Soci può istituire il Collegio dei Probiviri composto da un minimo di tre membri scelti tra gli Associati, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri eserciterà funzioni arbitrali e giudiziali nell’ambito dell’Associazione. Il Collegio nominerà il Presidente. Qualora il numero dei Soci effettivi sia inferiore a 25 ( venticinque ), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Proboviro unico in luogo dell’Organo collegiale.
Agirà su istanza degli Associati o su richiesta degli Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti ed inappellabili. Ai probiviri non spetta alcun compenso fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per gli incarichi svolti per conto dell’Associazione.

MARCHIO ASSOSUB

Art.26 Il Marchio è di proprietà Assosub che lo utilizzerà nei modi più opportuni mettendolo a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta con le modalità che stabilirà il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, contestualmente all’accettazione dell’iscrizione, per i nuovi Associati, ed al rinnovo per gli altri, rilascerà autorizzazione ad utilizzare il logo e la scritta “ASSOCIATO ASSOSUB”

PATRIMONIO – ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 27 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili che diverranno di sua proprietà e, da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio. Durante la vita dell’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Il patrimonio è indivisibile; qualora si realizzassero avanzi di tesoreria il Consiglio Direttivo deve proporre
ai Soci se reinvestirli o accantonarli a riserva indivisibile in attesa del reinvestimento. Le entrate sono costituite dalle quote sociali, dagli avanzi di gestione derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse, dalle quote versate dai Soci a titolo di contributo spese per le attività organizzate dall’Associazione; costituiscono entrate anche le donazioni e le oblazioni a qualunque titolo incassate. Eventuali anticipazioni all’Associazione effettuate per necessità di cassa dagli Associati e non considerate a fondo perduto non sono considerate patrimonio dell’Associazione e non saranno produttive di interessi; esse dovranno essere restituite dall’Associazione, disponibilità permettendo, a richiesta degli Associati.

Art.28 L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.29 In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio in carica dovrà cedere i beni di proprietà dell’Associazione e devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità in base alle eventuali indicazioni fornite dall’Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art.30 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in tema di associazione ed uso dei marchi.

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